Niente permesso per costruire se si
vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili. Lo ha
detto il Consiglio di Stato con
la sentenza n. 1777/2014 della Sezione Sesta.
Non bisogna
chiedere al comune di riferimento il permesso se si vuole realizzare, scrivono
i giudici, «struttura
di arredo, installata su pareti esterni dell'unità immobiliare di cui è ad
esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile, caratterizzata
da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche
retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva
di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi
leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione
previo smontaggio e non demolizione».

Pertanto, fanno
sapere i giudici, strutture di questo tipo sono qualificate «alla
stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore
fruizione temporanea dello spazio esterno all'immobile cui accede, in quanto
tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo
abilitativo».
Il problema nasce quando le coperture, chiudendole, diventano (quasi sempre) stabili e inamovibili a tutti gli effetti!
RispondiEliminaBasta guadare in alto per vedere cose orride red obrobriose.
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