La frequenza con la quale vengono commesse violazioni ai sensi di marcia imposti dalla segnaletica su via Monte, via Crocifisso e strade limitrofe è incredibile.
L’indice di illegalità è persistente con sprezzo delle leggi, di quel CODICE DELLA STRADA tanto acclamato dai media, ma inosservato da una parte di “cittadini” che continuano a percorrere due importanti arterie del centro storico a doppio senso di marcia, incuranti della segnaletica stradale, che prevede, da oltre tre anni, i sensi unici.
Per cui è di moda percorrere via Monte, via Crocifisso contromano, uno sport spocchioso per i tanti che raggianti si prendono beffe di quanti sono rispettosi della Legge.
Capita spesso e volentieri, che quando ai trasgressori gli viene fatto osservare che la via è a senso unico, questi si infastidiscono, e deve andare bene, in altri casi viene fuori l’intimidazione a farsi da parte con il proprio autoveicolo e lasciare il passo.
L’effetto collaterale, di notevole impatto psicologico, del perpetuarsi di questa situazione è che coloro i quali rispettano le regole si sentono degli ingenui di fronte a una massa di pseudo furbi.
Eppure, il CODICE DELLA STRADA al TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO è chiaro: Art.146 - Violazione della segnaletica stradale.
1. L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 599. (2)
3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
Detto ciò, non sta a noi suggerire ciò che dovrebbe fare il capitano della Polizia Municipale Pietro Viola, ma è pur certo che se venissero effettuate attività di controllo, prevenzione e repressione con sanzioni agli abituali trasgressori, questo andazzo di cose nel giro di poche settimane finirebbe.
Pertanto, questo Comitato di Quartiere auspica, che l'Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore Cimino, del Comandante Viola, predispongano iniziative volte ha fare osservare il Codice della Strada, per tutelare la moltitudine di cittadini che rispettosi delle Leggi, a tali norme si attengono.
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