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Palio dei Normanni, 12/13/14 agosto

venerdì 29 dicembre 2017

Curiosando su Internet......Le sentenze della Cassazione più eclatanti dell’anno....


Un anno di sentenze: dal mantenimento ai risarcimenti stradali, dalle donazioni ai reati non più reati. Ecco cosa ha detto la Cassazione.


In un anno, la Cassazione emette diverse decine di migliaia di provvedimenti tra ordinanze e sentenze. Anche gli operatori del diritto, come i giudici e gli avvocati, fanno difficoltà a leggerle tutte, anche se solo per estratti; una necessità comunque che non sussiste sempre, visto che spesso la Corte è chiamata a ribadire concetti consolidati e scontati per il diritto. Per restare aggiornati con la giurisprudenza è sufficiente leggere solo le sentenze della Cassazione più importanti, quelle cioè che modificano le precedenti interpretazioni, che meglio le chiariscono o che, per la prima volta, affrontano un problema prima mai risolto. Ma come si fa a trovarle? Solo chi è un tecnico sa purtroppo individuarle grazie alle banche dati gratuite o a pagamento che si trovano su internet o su software dedicati (peraltro particolarmente costosi). Ai semplici curiosi non restano che i giornali tradizionali (tra tutti, il Sole24Ore è sicuramente il migliore) o i siti di aggiornamento giuridico come quello che stai leggendo ora. Proprio per questo, e per far in modo che tu sia certo che nulla ti sia sfuggito negli ultimi mesi, abbiamo voluto racchiudere in un unico articolo tutte le sentenze più eclatanti dell’anno, di modo che tu le possa consultare velocemente e aver chiari i principi nuovi, per come espressi, negli ultimi 365 giorni, dai giudici della Cassazione. Vediamo quindi singolarmente quali sono queste pronunce.
Indice
  • 1 Addio assegno di divorzio
  • 2 Sulle donazioni con bonifico si pagano le tasse
  • 3 L’avvocato, il compenso e la Cassa forense
  • 4 Incidenti stradali: si cambia
  • 5 Permessi legge 104: buone notizie
  • 6 Tirare sassi contro le auto non è più reato
  • 7 Si licenzia anche senza crisi
  • 8 Entrare in casa altrui per una notte non è reato
  • 9 Fingere per conquistare una donna è violenza sessuale
  • 10 Occhio ai post su Facebook
  • 11 Parcheggiare stretto è reato


  • Addio assegno di divorzio

    Sicuramente la sentenza che, quest’anno, passerà alla storia è quella che ha riscritto le regole sull’assegno di divorzio: non più rivolto a garantire lo stesso tenore di vita che aveva la coppia durante il matrimonio, ma solo il necessario per mantenersi da solo. Il che significa che se già il coniuge dispone di questo “stretto indispensabile” (che, secondo il tribunale di Milano corrisponde a mille euro mensili), nessun mantenimento gli è dovuto. Le nuove regole sull’assegno di mantenimento sono state scritte dalla Cassazione con la sentenza n. 11504/17 del 10 maggio 2017. Dopo ventisette anni, la Cassazione ha superato l’orientamento tradizionale sul mantenimento che collegava la misura dell’assegno in favore del coniuge debole al tenore di vita matrimoniale. Il nuovo parametro per calcolare l’assegno di mantenimento viene individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente: se quest’ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo (per età e condizioni di salute), non ha più diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento. Senza contare che, oramai da qualche anno, è stato messo nero su bianco il principio secondo cui, nel momento in cui il coniuge beneficiario del mantenimento va a convivere stabilmente con un’altra persona, perde il diritto all’assegno.


    Sulle donazioni con bonifico si pagano le tasse

    Ha fatto scalpore – e continua a suscitare perplessità – la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18725 del 27 luglio 2017 secondo cui i regali di denaro fatti tra parenti con bonifico sono nulle anche se finalizzate all’acquisto di una casa o di un’auto. Difatti, affinché la donazione possa essere valida deve necessariamente avvenire con 1) atto notarile, in presenza di due testimoni (in tal caso si realizza la forma della cosiddetta «donazione diretta» sulla quale però bisogna pagare, oltre al compenso al notaio, anche le imposte sulla donazione; 2) oppure, in alternativa, nel successivo atto di acquisto del bene, è necessario specificare che i soldi con cui si paga il prezzo sono stati versati, dal familiare, sul conto dell’acquirente (in tal caso si realizza una «donazione indiretta» e non c’è bisogno né del notaio, né del pagamento delle imposte di donazione). Per maggiori approfondimenti leggi Donazione di denaro per acquisto casa: come si fa.

    L’avvocato, il compenso e la Cassa forense

    Con l’ordinanza n. 548 dell’11 gennaio 2017, la Cassazione ha detto che, in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti dell’avvocato, si configura una vera e propria competenza funzionale dell’ufficio giudiziario adito per il processo in cui il legale svolge la sua prestazione. Tali controversie, stabilisce di conseguenza la Suprema Corte, devono essere trattate con rito sommario di cognizione, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’esistenza della pretesa, escludendo la possibilità per il giudice di trasformare tale rito in ordinario o dichiarare l’inammissibilità della domanda. La sentenza ha così chiarito la portata dell’articolo 14, d.lgs. n. 150/2011 secondo il quale «il Tribunale decide le controversie in materie di compensi per gli avvocati sempre “in composizione collegiale”, rientrando tali controversie nella riserva prevista per i procedimenti in camera di consiglio dall’art. 50-bis, comma 2, c.p.c.».Per rimanere nell’ambito del mondo forense, qualche timore ha forse suscitato l’approfondimento relativo al rapporto annuale Censis sull’avvocatura: 100mila avvocati devono cancellarsi dall’albo. Ma da Cassa Forense sono giunte anche buone notizie. Ed infatti il Comitato dei Delegati in data 29 settembre ha approvato una delibera relativa al contributo integrativo minimo. Leggi Cassa avvocati: addio contributo integrativo minimo.

    Incidenti stradali: si cambia

    Quest’anno è cambiato il metodo per avere il risarcimento in caso di incidenti stradali. Con il decreto concorrenza approvato la scorsa estate, è stato posto un grosso limite sul valore del testimone in causa. Ma le nuove norme – specie quelle sulla scatola nera – sono state già poste al vaglio della Corte Costituzionale con il sospetto che possano essere contrarie al diritto alla difesa. Il sospetto di incostituzionalità nasce soprattutto dal fatto che la norma (l’articolo 1, comma 20, della legge 124/2017) attribuisce il valore di piena prova dei fatti alle risultanze del dispositivo, «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo» (e la realtà ha dimostrato che casi del genere sono tutt’altro che teorici).Ricordiamo che, con le nuove regole, chi chiede il risarcimento alla propria assicurazione per un incidente stradale con danni solo alle auto e non alle persone (conducenti e trasportati) deve subito indicare i testimoni che hanno assistito allo scontro; se non lo fa, sarà l’assicurazione a ricordarglielo con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia di sinistro ed a cui l’assicurato deve rispondere nei successivi 60 giorni. In caso di mancata indicazione, si perde il diritto a chiedere la prova testimoniale nella successiva ed eventuale causa che dovesse essere intrapresa contro la compagnia che abbia negato il risarcimento o abbia accordato un importo inferiore rispetto a quello preteso. L’obiettivo è quello di evitare testimoni di comodo.

    Solo in tre casi si può ugualmente chiamare un testimone che non sia stato indicato nella denuncia di sinistro:
    1) se, nell’immediatezza del fatto, vi è stata una oggettiva impossibilità all’identificazione dei testimoni;
    2) se i testimoni sono stati comunque identificati dalla polizia;
    3) in tutti gli incidenti con danni alle persone e non solo ai mezzi

    Permessi legge 104: buone notizie

    Buone notizie per i titolari della legge 104: non c’è bisogno di convivere con il familiare disabile per chiedere il trasferimento in un’altra città più vicina. Inoltre il diritto alla scelta del posto di lavoro spetta non solo al momento dell’assunzione ma anche successivamente, in corso di esecuzione del rapporto con l’azienda. Il datore di lavoro che nega l’avvicinamento richiesto dal dipendente deve provare le circostanze ostative al suo esercizio ossia la sussistenza di ragioni di natura organizzativa, tecnica o produttiva, che impediscono di accogliere la richiesta di un’assunzione, o anche di trasferimento, presso una sede di lavoro vicina al domicilio della persona disabile che si assiste. È quanto chiarisce la Cassazione con l’ordinanza n. 23857 dell’11 ottobre 2017. Leggi sul punto: Spetta il trasferimento per assistere un genitore disabile?

    Tirare sassi contro le auto non è più reato

    Tirare tassi contro un’auto non è reato se il proprietario è nelle dirette vicinanze del mezzo. Si tratta infatti di un danneggiamento che rientra tra le condotte di recente depenalizzate. È quanto chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 46585/17 dell’11.10.2017. Perché mai? Dall’anno scorso il danneggiamento non è più reato. Il reato resta però reato se il bene viene «esposto alla pubblica fede» ossia quando l’oggetto è lasciato senza una custodia continua, come nel caso in cui l’auto sia stata parcheggiata sul ciglio della strada pubblica. Secondo il ragionamento della Cassazione, quando il proprietario dell’auto è nei paraggi o dentro l’abitacolo, il bene non può più dirsi «esposto alla pubblica fede»; al contrario esso rimane sotto la custodia del titolare. Non scatta quindi l’aggravante e il comportamento rientra nelle ipotesi depenalizzate.

    Si licenzia anche senza crisi

    Si rafforza il filone interpretativo secondo cui affinché il licenziamento per riduzione del personale possa essere valido (cosiddetto “giustificato motivo oggettivo”) non è necessario che il datore di lavoro dimostri la crisi e, quindi, la necessità di tagliare i posti per ridurre le perdite; si può, al contrario, licenziare anche per una precisa scelta aziendale di rendere più efficiente la produzione e, quindi, aumentare i profitti.

    Entrare in casa altrui per una notte non è reato

    Secondo la sentenza n. 40827/2017 della Cassazione, l’abusivo che occupa casa altrui per ripararsi dal freddo e dal ghiaccio non può essere denunciato. Sussiste infatti la legittima giustificazione dettata dalla necessità di salvare sé o i familiari dal pericolo attuale di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile. È proprio il caso del senzatetto. Lo «stato di necessità» – dettato da una situazione improvvisa, incontrollabile e incolpevole – scrimina dal reato ed esime dal risarcimento del danno. La scelta di occupare una casa in una notte particolarmente rigida risulta quasi obbligata, poiché frutto di «particolari condizioni di emarginazione» e della necessità di «reperire un alloggio notturno» e «ripararsi dai rigori dell’inverno». Così, se un giorno vai a fare una ricognizione nella tua casa di campagna e là trovi una famiglia di rom che si è barricata dentro per non morire di freddo in una notte invernale e tempestosa, è inutile che chiami la polizia e che sporgi denuncia: non c’è reato.Allo stesso modo, in passato la Cassazione aveva detto che anche rubare per fame non è reato. Non scatta la condanna penale per chi viene pescato a rubare per necessità, anche se il reo è recidivo e ha già commesso il fatto più volte: opera infatti la cosiddetta “causa di giustificazione” prevista dal codice penale.

    Fingere per conquistare una donna è violenza sessuale

    La sostituzione di persona si realizza quando un tale si attribuisce un nome o una qualità che non gli è propria. Così spacciarsi per il capo di una società, quando invece si è solo un dipendente, è reato. Se però tale finzione viene messa in atto solo per andare a letto con una collega, che magari fa affidamento sulla posizione importante dell’uomo onde fare carriera, scatta la violenza sessuale. A dirlo è la sentenza n. 55481 del 13 dicembre scorso della Cassazione. La Corte ricorda che il codice penale sanziona la violenza sessuale anche quando questa viene posta in essere tradendo in inganno la vittima per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Questo non significa solo far credere di essere una persona che non si è (Mario, ad esempio, spinge a credere di essere Giovanni), ma anche attribuirsi delle qualità o uno stato che non si ha. Difatti, il consenso al rapporto sessuale non deve coprire solo l’atto in sé ma anche l’identità della persona con cui lo si pone in essere. Vien da sé che se la persona è diversa (ipotesi di scambio fisico) o non ha le caratteristiche che la stessa ha fatto dolosamente credere all’altra con l’astuzia, non c’è alcun consenso da parte di quest’ultima. Pertanto scatta la violenza sessuale.

    Occhio ai post su Facebook

    La Cassazione ha ribadito anche quest’anno la pericolosità dei social network: con la sentenza n. 50 del 2 gennaio 2017, i giudici hanno ricordato che chi offende qualcuno attraverso un post o un commento su Facebook commette il reato di diffamazione aggravata: Facebook, infatti, al pari di qualsiasi altro social network, è ritenuto un «mezzo di pubblicità» per via della facile e rapida diffusione dei suoi contenuti.

    Parcheggiare stretto è reato

    Chi parcheggia così vicino alla tua auto, tanto da impedirti di aprire lo sportello di guida ed entrare, commette reato. Secondo la sentenza n. 53978/17 del 30.11.2017, è violenza privata il parcheggio dell’auto tanto accostato ad un’altra macchina da non consentire al conducente di scendere o salire dal suo lato (evidentemente non conta che sia possibile dal lato passeggero vista la scomodità nel passare da un sedile all’altro, specie per chi ha una corporatura robusta). Il principio non è nuovo; è nuova solo l’applicazione e il caso. Già in passato la Cassazione ha più volte ripetuto che parcheggiare la propria macchina in modo da sbarrare la strada al garage, al box auto, al cortile del condominio o a qualsiasi altro spazio privato, impedendo al legittimo titolare di accedervi o reimmettersi sulla vita pubblica costituisce violenza privata. Allo stesso modo, lasciare la macchina a pochi centimetri da un’altra ferma, impedendo così al conducente di quest’ultima di poter regolarmente entrare o uscire dal proprio sportello configura violenza privata.

    Tratto da: https://www.laleggepertutti.it/188938_le-sentenze-piu-eclatanti-dellanno

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